In attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 dicembre 2023, ha approvato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:
23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:
gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;
le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);
i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).
https://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.png00Studio0stihttps://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.pngStudio0sti2024-01-05 11:23:222024-01-05 11:23:23Nuove aliquote IRPEF per il 2024
Si riporta una sintesi di alcune misure in ambito fiscale
Limite all’utilizzo del contante: è innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS
Regime forfetario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d’imposta.
Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF
Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta), l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
https://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.png00Studio0stihttps://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.pngStudio0sti2023-01-27 15:16:282023-01-27 15:16:29Le novità della Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.
Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell’adempimento fiscale, che va dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al Fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.
Definizione agevolata controlli automatizzati
È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Sanatoria irregolarità formali
È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso è consentito regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Definizione agevolata atti di accertamento
Vi è la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
È disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione)
Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione
Conciliazione agevolata
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori
Rinuncia agevolata alle controversie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie è possibile usufruire della rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione versamenti
Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Annullamento automatico debiti fino a mille euro
Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.
https://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.png00Studio0stihttps://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.pngStudio0sti2023-01-27 15:02:102023-01-27 15:02:11Legge di Bilancio 2023: le misure di sostegno ai contribuenti
Si riepilogano le principali novità sul credito di imposta sui beni strumentali nuovi, che hanno introdotto una percentuale di favore per l’acquisto di beni entro l’esercizio 2021.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1051 , della legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta a imprese e professionisti che, dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, sia accettato l’ordine e siano stati pagati acconti nella misura almeno del 20 per cento del costo di acquisto), acquisiscano beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa o professionale, destinati a strutture ubicate in Italia.
In linea generale non possono usufruire dell’agevolazione l’acquisto di automezzi e fabbricati.
Il credito di imposta spettante è pari a:
10 per cento, per investimenti fino ad un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino ad un limite di 1 milione di euro per i beni immateriali;
15 per cento, per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile (ad esempio, computer e stampanti);
a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6 per cento, fermi restando i limiti di investimento citati (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari al 20 per cento del costo di acquisto).
Si ricorda che la legge del 2019 prevedeva per tutti gli acquisti di beni strumentali nuovi un credito di imposta del 6%.
Il credito investimenti introdotto dalla legge n. 178/2020 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:
in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene;
in unica quota annuale in capo ai soggetti con un ammontare di ricavi/compensi inferiore a 5 milioni di euro, per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Per espressa previsione normativa, la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori
Inoltre le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla legge n. 178/2020:
“Investimento effettuato ai sensi dell’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”
L’Agenzia delle entrate, nelle risposte a istanza di interpello 5 ottobre 2020, n. 438 e n. 439, ha confermato che la mancata indicazione in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160/2019 determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, considerando l’attuale contesto economico, ha precisato le modalità per regolarizzare le fatture:
fatture cartacee: il riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto, che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
fatture elettroniche: vi sono due possibilità:
la prima: stampare la fattura, apponendo la predetta scritta indelebile, che dovrà essere conservata per i tempi dell’accertamento;
la seconda: procedere ad un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, in materia di inversione contabile, nella circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.
https://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.png00Studio0stihttps://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.pngStudio0sti2021-02-22 09:19:402021-02-22 09:19:42Credito di imposta nuovi investimenti
In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.
Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, tra cui:
la modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
la proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
Legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).
Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.
Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:
il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 1051-1058
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023
IVA, IMPOSTE DIRETTE
Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:
per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.
Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.
In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.
Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.
Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.
L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.
Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’art. 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021.
Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.
In particolare il regime speciale prevede:
le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla Direttiva n. 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.
Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.
Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (n. 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).
Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183
Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto “Rilancio” (art. 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
La nuova percentuale è pari al 47,1617% (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.
Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.
Il credito d’imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute. Ricordiamo che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60 mila euro.
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:
utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).
Con il il Decreto Cura Italia, il Legislatore per adesso è intervenuto – per il mese di marzo 2020 – tramite la previsione di un credito di imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1. La misura dunque sembra tarata in particolare sugli esercizi commerciali e di dettaglio, senza tenere conto di altri tipi di attività – ad esempio alberghiere – che pur non attinte direttamente dal provvedimento di chiusura, pagano l’attuale situazione come tutte le altre imprese. Peraltro, tale provvedimento con il riconoscimento del credito fiscale ammortizza il danno nel medio termine, ma non risolve nell ’immediato il problema di liquidità che sta colpendo gli esercenti.
In
condizioni di normalità, il conduttore è tenuto a corrispondere il
canone di locazione quale corrispettivo per il godimento del bene, e ciò
a prescindere dall’andamento degli affari della propria attività
commerciale, ed anzi a prescindere proprio dal fatto che il conduttore
utilizzi o meno il bene locato.
La
domanda da porsi è questa: è possibile nella situazione contingente,
ritenere che ci troviamo di fronte ad un evento esterno oggettivo non
dipendente dalla sfera di responsabilità giuridica del conduttore o del
locatore, tale da rendere la prestazione impossibile, o comunque da
fratturare o squilibrare il vincolo che si regge tra le reciproche
obbligazioni del contratto di locazione?
Qualche spunto viene anche dal Decreto Cura Italia che prevede come “il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Tuttavia, anche questa previsione normativa è utile per escludere la responsabilità del Conduttore/debitore inadempiente nell’immediato, ma non aiuta a capire il destino dell’ obbligazione, cioè il pagamento del canone di locazione; lo devo pagare dopo, o non le devo pagare più?
Per avere l’effetto liberatorio dalla obbligazione di pagamento,
occorre fare un opera interpretativa argomentando dalla disciplina
generale delle obbligazioni prevista nel Codice civile, da cui è
possibile ricavare due ipotesi diverse:
A)per gli esercizi commerciali chiusi per disposizione di Legge o ordinanza del Presidente del Consiglio o per ordinanza della Giunta regionale e/o comunale, è evidente che il provvedimento autoritario si pone come elemento esterno oggettivo e di forza maggiore che altera l’equilibrio tra le obbligazioni delle parti; per queste attività, riteniamo possibile richiamare la disciplina dell’art. 1256 c.c. che regola la “impossibilità temporanea della prestazione”, e sostenere – forzando un po’ il dato normativo letterale – che tale impossibilità temporanea non è tale da travolgere l’intero contratto, ma è sufficiente per travolgerne temporaneamente l’esecuzione, con effetto liberatorio delle prestazioni impossibili da adempiere: in questo senso, la prestazione impossibile da adempiere non è quella del conduttore – che è una obbligazione di pagamento, sempre possibile – ma è quella del Locatore, cioè quella di mettere a disposizione l’immobile per il suo libero godimento, che è invece impedito dalle misure di sicurezza e contenimento sanitario. Quindi è proprio l’obbligazione del Locatore che per prima è impossibile; conseguentemente, il Conduttore non paga il canone in questo periodo ma il contratto di locazione resta in piedi. Se poi naturalmente questa vicenda si protrae, la impossibilità sopravvenuta non sarà più temporanea ma permanente, e e la causa di forza maggiore potrà essere invocata come causa di recesso dal contratto da entrambe le parti.
B)Per tutti gli altri esercizi commerciali NON oggetto di diretto ordine di chiusura da parte delle Autorità,
occorre sostenere che comunque gli altri provvedimenti di contenimento –
quali il divieto di spostamento delle persone anche da Comune a Comune,
il divieto di assembramento, la chiusura dei principali mezzi di
trasporto, etc. – creano comunque (però indirettamente) un evento
esterno oggettivamente sussumibile nell’istituto della impossibilità
temporanea della prestazione. Questa volta tuttavia impossibilità
temporanea NON della prestazione del Locatore, in quanto il godimento
dell’immobile non è direttamente impedito dalla Autorità; ma
impossibilità temporanea della obbligazione del Conduttore (pagamento
canone) come riflesso della impossibilità oggettiva di fare attività
commerciale. Per questo tipo di ipotesi, dunque, occorre un passaggio in
più, cioè la collaborazione del Locatore ai sensi dell’art. 1467 c.c.,
norma che pur prevedendo la risoluzione contrattuale come effetto dello
sbilanciamento tra le prestazioni in conseguenza di “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”,
permetterebbe alla parte adempiente (il Locatore) di evitare la
risoluzione (non essere nell’interesse generale di entrambi i contraenti
di un contratto di locazione, in questo momento) modificando le
condizioni del contratto e riportandole ad equità fino a che la
situazione di straordinarietà non è cessata.
https://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.png00Studio0stihttps://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.pngStudio0sti2020-03-26 16:54:322020-03-26 16:54:33Coronavirus ed incidenza su contratto di locazione
È riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.
Il Decreto riconosce anche un’indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.
Viene espressamente previsto che le indennità non sono cumulabili fra loro e non concorrono alla formazione del reddito.
Non rientrano i liberi professionisti iscritti a casse di previdenza privata, che si dovranno rivolgere alle eventuali misure elaborate dalle rispettive Casse.
Alla data odierna sono da definire le modalità di domanda di tali indennità
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Il Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) prevede, tra l’altro:
la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36% prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e
il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell’anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.
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Sempre più vincoli per la compensazione in F24 dei crediti d’imposta
Forniti i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione: l’obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.
In particolare:
le compensazioni di crediti
d’imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva
devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente
dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24
web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
l’obbligo
di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora
l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità
alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d’imposta pagato
nello stesso modello F24. Resta fermo l’obbligo di presentare il modello
F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici.
Al riguardo
si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito
con modificazioni in legge n. 157/2019:
ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
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Introduzione di limiti reddituali per fruire delle detrazioni di imposta e obblighi di tracciabilità
E’ entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti eddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse.
In
particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai
fini IRPEF spettano:
per l’intero importo qualora il reddito complessivo
non ecceda 120.000 euro;
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora
il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui e ai medicinali e prestazioni sanitarie. Tali limitazioni non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
https://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.png00Studio0stihttps://studioosti.it/wp-content/uploads/2017/09/STUDIO-2-1.pngStudio0sti2020-01-07 13:04:542020-01-07 13:06:18Nuovi limiti per le detrazioni Irpef
Nuove aliquote IRPEF per il 2024
/in fisco /da Studio0stiIn attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 dicembre 2023, ha approvato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:
Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:
Le novità della Legge di Bilancio 2023
/in fisco /da Studio0stiSi riporta una sintesi di alcune misure in ambito fiscale
Limite all’utilizzo del contante: è innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS
Regime forfetario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d’imposta.
Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF
Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta), l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
Legge di Bilancio 2023: le misure di sostegno ai contribuenti
/in fisco /da Studio0stiLa Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.
Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell’adempimento fiscale, che va dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al Fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.
Definizione agevolata controlli automatizzati
È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Sanatoria irregolarità formali
È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso è consentito regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Definizione agevolata atti di accertamento
Vi è la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
È disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione)
Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione
Conciliazione agevolata
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori
Rinuncia agevolata alle controversie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie è possibile usufruire della rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione versamenti
Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Annullamento automatico debiti fino a mille euro
Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.
Credito di imposta nuovi investimenti
/in fisco, Uncategorized /da Studio0stiSi riepilogano le principali novità sul credito di imposta sui beni strumentali nuovi, che hanno introdotto una percentuale di favore per l’acquisto di beni entro l’esercizio 2021.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1051 , della legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta a imprese e professionisti che, dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, sia accettato l’ordine e siano stati pagati acconti nella misura almeno del 20 per cento del costo di acquisto), acquisiscano beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa o professionale, destinati a strutture ubicate in Italia.
In linea generale non possono usufruire dell’agevolazione l’acquisto di automezzi e fabbricati.
Il credito di imposta spettante è pari a:
Si ricorda che la legge del 2019 prevedeva per tutti gli acquisti di beni strumentali nuovi un credito di imposta del 6%.
Il credito investimenti introdotto dalla legge n. 178/2020 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:
Per espressa previsione normativa, la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori
Inoltre le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla legge n. 178/2020:
“Investimento effettuato ai sensi dell’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”
L’Agenzia delle entrate, nelle risposte a istanza di interpello 5 ottobre 2020, n. 438 e n. 439, ha confermato che la mancata indicazione in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160/2019 determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, considerando l’attuale contesto economico, ha precisato le modalità per regolarizzare le fatture:
fatture cartacee: il riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto, che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
fatture elettroniche: vi sono due possibilità:
la prima: stampare la fattura, apponendo la predetta scritta indelebile, che dovrà essere conservata per i tempi dell’accertamento;
la seconda: procedere ad un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, in materia di inversione contabile, nella circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.
Circolare 20/01/2021
/in fisco, Uncategorized /da Studio0stiMANOVRA 2021
In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.
Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, tra cui:
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
Legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).
Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.
Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 1051-1058
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023
IVA, IMPOSTE DIRETTE
Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:
Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.
In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.
Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.
Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.
L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.
Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’art. 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021.
Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.
In particolare il regime speciale prevede:
Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.
Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (n. 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).
Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183
Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto “Rilancio” (art. 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
La nuova percentuale è pari al 47,1617% (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.
Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.
Il credito d’imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute. Ricordiamo che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60 mila euro.
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:
L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).
Coronavirus ed incidenza su contratto di locazione
/in legale /da Studio0stiCon il il Decreto Cura Italia, il Legislatore per adesso è intervenuto – per il mese di marzo 2020 – tramite la previsione di un credito di imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1. La misura dunque sembra tarata in particolare sugli esercizi commerciali e di dettaglio, senza tenere conto di altri tipi di attività – ad esempio alberghiere – che pur non attinte direttamente dal provvedimento di chiusura, pagano l’attuale situazione come tutte le altre imprese. Peraltro, tale provvedimento con il riconoscimento del credito fiscale ammortizza il danno nel medio termine, ma non risolve nell ’immediato il problema di liquidità che sta colpendo gli esercenti.
In condizioni di normalità, il conduttore è tenuto a corrispondere il canone di locazione quale corrispettivo per il godimento del bene, e ciò a prescindere dall’andamento degli affari della propria attività commerciale, ed anzi a prescindere proprio dal fatto che il conduttore utilizzi o meno il bene locato.
La domanda da porsi è questa: è possibile nella situazione contingente, ritenere che ci troviamo di fronte ad un evento esterno oggettivo non dipendente dalla sfera di responsabilità giuridica del conduttore o del locatore, tale da rendere la prestazione impossibile, o comunque da fratturare o squilibrare il vincolo che si regge tra le reciproche obbligazioni del contratto di locazione?
Qualche spunto viene anche dal Decreto Cura Italia che prevede come “il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Tuttavia, anche questa previsione normativa è utile per escludere la responsabilità del Conduttore/debitore inadempiente nell’immediato, ma non aiuta a capire il destino dell’ obbligazione, cioè il pagamento del canone di locazione; lo devo pagare dopo, o non le devo pagare più?
Per avere l’effetto liberatorio dalla obbligazione di pagamento, occorre fare un opera interpretativa argomentando dalla disciplina generale delle obbligazioni prevista nel Codice civile, da cui è possibile ricavare due ipotesi diverse:
A) per gli esercizi commerciali chiusi per disposizione di Legge o ordinanza del Presidente del Consiglio o per ordinanza della Giunta regionale e/o comunale, è evidente che il provvedimento autoritario si pone come elemento esterno oggettivo e di forza maggiore che altera l’equilibrio tra le obbligazioni delle parti; per queste attività, riteniamo possibile richiamare la disciplina dell’art. 1256 c.c. che regola la “impossibilità temporanea della prestazione”, e sostenere – forzando un po’ il dato normativo letterale – che tale impossibilità temporanea non è tale da travolgere l’intero contratto, ma è sufficiente per travolgerne temporaneamente l’esecuzione, con effetto liberatorio delle prestazioni impossibili da adempiere: in questo senso, la prestazione impossibile da adempiere non è quella del conduttore – che è una obbligazione di pagamento, sempre possibile – ma è quella del Locatore, cioè quella di mettere a disposizione l’immobile per il suo libero godimento, che è invece impedito dalle misure di sicurezza e contenimento sanitario. Quindi è proprio l’obbligazione del Locatore che per prima è impossibile; conseguentemente, il Conduttore non paga il canone in questo periodo ma il contratto di locazione resta in piedi. Se poi naturalmente questa vicenda si protrae, la impossibilità sopravvenuta non sarà più temporanea ma permanente, e e la causa di forza maggiore potrà essere invocata come causa di recesso dal contratto da entrambe le parti.
B) Per tutti gli altri esercizi commerciali NON oggetto di diretto ordine di chiusura da parte delle Autorità, occorre sostenere che comunque gli altri provvedimenti di contenimento – quali il divieto di spostamento delle persone anche da Comune a Comune, il divieto di assembramento, la chiusura dei principali mezzi di trasporto, etc. – creano comunque (però indirettamente) un evento esterno oggettivamente sussumibile nell’istituto della impossibilità temporanea della prestazione. Questa volta tuttavia impossibilità temporanea NON della prestazione del Locatore, in quanto il godimento dell’immobile non è direttamente impedito dalla Autorità; ma impossibilità temporanea della obbligazione del Conduttore (pagamento canone) come riflesso della impossibilità oggettiva di fare attività commerciale. Per questo tipo di ipotesi, dunque, occorre un passaggio in più, cioè la collaborazione del Locatore ai sensi dell’art. 1467 c.c., norma che pur prevedendo la risoluzione contrattuale come effetto dello sbilanciamento tra le prestazioni in conseguenza di “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”, permetterebbe alla parte adempiente (il Locatore) di evitare la risoluzione (non essere nell’interesse generale di entrambi i contraenti di un contratto di locazione, in questo momento) modificando le condizioni del contratto e riportandole ad equità fino a che la situazione di straordinarietà non è cessata.
INDENNITA’ UNA TANTUM PARTITE IVA
/in fisco /da Studio0stiÈ riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.
Il Decreto riconosce anche un’indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.
Viene espressamente previsto che le indennità non sono cumulabili fra loro e non concorrono alla formazione del reddito.
Non rientrano i liberi professionisti iscritti a casse di previdenza privata, che si dovranno rivolgere alle eventuali misure elaborate dalle rispettive Casse.
Alla data odierna sono da definire le modalità di domanda di tali indennità
Bonus Verde e incentivi elettrico
/in fisco /da Studio0stiCompensazioni in F24
/in fisco /da Studio0stiForniti i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione: l’obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.
In particolare:
Al riguardo si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019:
Nuovi limiti per le detrazioni Irpef
/in fisco /da Studio0stiE’ entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti eddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse.
In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui e ai medicinali e prestazioni sanitarie. Tali limitazioni non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.