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Le novità della Legge di Bilancio 2023

Si riporta una sintesi di alcune misure in ambito fiscale

Limite all’utilizzo del contante: è innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022, nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS

Regime forfetario: è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023. Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d’imposta.

Flat tax incrementale: le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili: viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni: è introdotta un’agevolazione relativa all’assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese individuali. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell’immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l’imposta sostituiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta), l’imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni: è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Il nuovo Regime Forfettario 2019

La legge di Bilancio 2019 prevede importanti novità fiscali tra cui l’introduzione di una flat tax al 15% (al 5% per le nuove attività) per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila euro.
Viene dunque ridisegnato il regime forfettario a decorrere dal 2019, nel seguente modo:
• è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014;
• sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali;
• per chi supera la soglia dei 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%;
• sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime:
• è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
• non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Flat tax per chi si traferisce in Italia

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’art. 24 bis del Tuir allo scopo di favorire il trasferimento in Italia dei nuclei familiari con grandi patrimoni. Il regime permette di pagare un imposta sostitutiva per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia di 100.000 euro sui redditi prodotti all’estero; è inoltre prevista un’imposta sostitutiva di 25.000 euro per ogni familiare al seguito. Con provvedimento del 8/3/2017 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di opzione e revoca.

Flat tax for who moved his residence in Italy

The Italian Financial Law 2017 introduce a flat tax for foreigners to move to Italy. The flat tax rate is €100.000 on all income made abroad, and a further € 25,000 for every family member who also wants to register their fiscal address in Italy. The Italian Income Revenue Authority, on 08/03/2017, issued a ruling on the option mode.